Art. 29

Imposta integrativa aggiuntiva

In vigore dal 15 dic 2022
Imposta integrativa aggiuntiva 1.   Nel caso in cui, a norma dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 7, dell', paragrafo 6, dell', paragrafi 1 e 4, e dell', paragrafo 5, un aggiustamento delle imposte rilevanti o del reddito o della perdita qualificante comporti il ricalcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala per l'esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto agli . L'eventuale importo di un'imposta integrativa incrementale derivante da tale ricalcolo è considerato come un'imposta integrativa aggiuntiva ai fini dell', paragrafo 3, per l'esercizio durante il quale è stato effettuato il ricalcolo. 2.   Qualora vi sia un'imposta integrativa aggiuntiva e non vi sia alcun reddito netto qualificante per la giurisdizione per l'esercizio fiscale, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tali entità costitutive ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, divisa per l'aliquota minima d'imposta. 3.   Nel caso in cui, a norma dell', paragrafo 5, è dovuta un’imposta integrativa aggiuntiva, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata nella giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tale entità costitutiva divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'imputazione è effettuata su base forfettaria, per ciascun'entità costitutiva, secondo la seguente formula: L'imposta integrativa aggiuntiva è imputata unicamente alle entità costitutive che registrano un importo di imposte rilevanti aggiustate inferiore a zero e inferiore al reddito o alla perdita qualificante di tali entità costitutive moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 4.   Se a un'entità costituiva è imputata un'imposta integrativa aggiuntiva a norma del presente articolo e dell', paragrafi 5 e 6, tale entità costitutiva è considerata un'entità costituiva a bassa imposizione ai fini del capo II.
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