Art. 26
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta
In vigore dal 15 dic 2022
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta
1. L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante nella giurisdizione, secondo la seguente formula:
dove le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive corrispondono alla somma delle imposte rilevanti aggiustate di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione determinate a norma del capo IV.
2. Il reddito netto qualificante o la perdita netta qualificante delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per un dato esercizio fiscale è determinato secondo la seguente formula:
dove:
a)
il reddito qualificante delle entità costitutive corrisponde all'eventuale somma positiva del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinato a norma del capo III;
b)
le perdite qualificanti delle entità costitutive corrispondono alla somma delle perdite qualificanti di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinate a norma del capo III.
3. Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive che sono entità d'investimento sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta a norma del paragrafo 1 e dal calcolo del reddito netto qualificante a norma del paragrafo 2.
4. L'aliquota effettiva d'imposta di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta di tutte le altre entità costitutive.
Storico versioni
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