Art. 26 · Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta

Art. 26

Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta

In vigore dal 15 dic 2022
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta 1.   L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante nella giurisdizione, secondo la seguente formula: dove le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive corrispondono alla somma delle imposte rilevanti aggiustate di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione determinate a norma del capo IV. 2.   Il reddito netto qualificante o la perdita netta qualificante delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per un dato esercizio fiscale è determinato secondo la seguente formula: dove: a) il reddito qualificante delle entità costitutive corrisponde all'eventuale somma positiva del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinato a norma del capo III; b) le perdite qualificanti delle entità costitutive corrispondono alla somma delle perdite qualificanti di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinate a norma del capo III. 3.   Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive che sono entità d'investimento sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta a norma del paragrafo 1 e dal calcolo del reddito netto qualificante a norma del paragrafo 2. 4.   L'aliquota effettiva d'imposta di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta di tutte le altre entità costitutive.
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