Art. 28

Esclusione del reddito in base alla sostanza

In vigore dal 15 dic 2022
Esclusione del reddito in base alla sostanza 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'entità costitutiva e i contraenti indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sotto la direzione e il controllo dello stesso; b) «spese salariali ammissibili»: le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese che forniscono un beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro; c) «attività materiali ammissibili»: i) proprietà, impianti e attrezzature localizzate nella giurisdizione; ii) risorse naturali localizzate nella giurisdizione; iii) il diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate nella giurisdizione; e iv) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in attività materiali. 2.   A meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala scelga, in conformità dell', paragrafo 2, di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza per l'esercizio fiscale, il reddito netto qualificante per una data giurisdizione è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, di un importo pari alla somma dell'esclusione in base alle spese salariali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e dell'esclusione in base alle attività materiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo per ciascuna entità costitutiva localizzata nella giurisdizione. 3.   L'esclusione in base alle spese salariali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala in detta giurisdizione, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili: a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle attività materiali ammissibili; b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'. 4.   L'esclusione in base alle attività materiali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % del valore contabile delle attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione, fatta eccezione per: a) il valore contabile della proprietà, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento; b) il valore contabile delle attività materiali utilizzate per generare il reddito escluso a norma dell'. 5.   Ai fini del paragrafo 4, il valore contabile delle attività materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle attività materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio fiscale, quale registrato ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazione, ammortamento, esaurimento accumulati ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali. 6.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di un'entità costitutiva che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell', paragrafi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzate nella stessa giurisdizione della stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili dell'entità principale. Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione sia stato escluso, in tutto o in parte, a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 5, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala. 7.   Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute dall'entità fiscalmente trasparente e le relative attività materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del paragrafo 6 sono attribuite: a) alle entità costitutive proprietarie dell'entità fiscalmente trasparente, in proporzione all'importo a esse attribuite a norma dell', paragrafo 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione delle entità costitutive proprietarie; e b) all'entità fiscalmente trasparente se corrisponde all'entità controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito qualificante dell'entità fiscalmente trasparente a norma dell', paragrafi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione dell'entità fiscalmente trasparente. Tutte le altre spese salariali ammissibili e attività materiali ammissibili dell'entità fiscalmente trasparente sono escluse dai calcoli dell'esclusione del reddito in base alla sostanza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala. 8.   L'esclusione del reddito in base alla sostanza di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'esclusione del reddito in base alla sostanza di tutte le altre entità costitutive. 9.   L'esclusione del reddito in base alla sostanza ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle attività materiali delle entità costitutive che sono entità d'investimento in tale giurisdizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2523:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo