Art. 19

Attribuzione del reddito o della perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente

In vigore dal 15 dic 2022
Attribuzione del reddito o della perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente 1.   Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto dell'importo attribuibile ai suoi proprietari che non fanno parte delle entità del gruppo e che detengono la loro partecipazione in tale entità fiscalmente trasparente direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, a meno che: a) l'entità fiscalmente trasparente sia un'entità controllante capogruppo; o b) l'entità fiscalmente trasparente sia detenuta, direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, da un’entità controllante capogruppo di cui alla lettera a). 2.   Il valore contabile netto del reddito o della perdita di una entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto del valore contabile netto del reddito o della perdita attribuito a un'altra entità costitutiva. 3.   Se un'entità fiscalmente trasparente svolge in tutto o in parte la propria attività attraverso una stabile organizzazione, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è attribuito a tale stabile organizzazione conformemente all'. 4.   Se un'entità fiscalmente trasparente non è l'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità fiscalmente trasparente che rimane dopo l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 è attribuito alle sue entità costitutive proprietarie conformemente alla loro partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente. 5.   Se un'entità fiscalmente trasparente è un'entità fiscalmente trasparente che è l'entità controllante capogruppo o un'entità ibrida inversa, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità fiscalmente trasparente che rimane dopo l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 è attribuito all'entità controllante capogruppo o all'entità ibrida inversa. 6.   I paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati separatamente in relazione a ciascuna partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.
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