Art. 18
Ripartizione del reddito o della perdita qualificante tra un'entità principale e una stabile organizzazione
In vigore dal 15 dic 2022
Ripartizione del reddito o della perdita qualificante tra un'entità principale e una stabile organizzazione
1. Se un'entità costitutiva è una stabile organizzazione ai sensi dell', punto 13), lettera a), b) o c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dal reddito o dalla perdita netti che figurano nella contabilità finanziaria separata di tale stabile organizzazione.
Se una stabile organizzazione non dispone di una contabilità finanziaria separata, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dall'importo che sarebbe stato indicato nella sua contabilità finanziaria separata se questa fosse stata elaborata su base autonoma e conformemente al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
2. Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all', punto 13), lettera a) o b), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa ad essa attribuibili conformemente alla convenzione fiscale o al diritto interno applicabili della giurisdizione in cui è localizzata, indipendentemente dall'ammontare del reddito assoggettato a imposizione e dall'importo delle spese deducibili in tale giurisdizione.
Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all', punto 13), lettera c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa che le sarebbero stati attribuibili conformemente all' del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato.
3. Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all', punto 13), lettera d), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita sono calcolati sulla base degli importi e delle voci di reddito esenti nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale e attribuibili alle operazioni effettuate al di fuori di tale giurisdizione e agli importi e alle voci di spesa che non sono dedotti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è ubicata l'entità principale e che sono attribuibili a tali operazioni.
4. Il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione non è preso in considerazione nel determinare il reddito o la perdita qualificante dell'entità principale, salvo quanto disposto al paragrafo 5.
5. Una perdita qualificante di una stabile organizzazione è considerata una spesa dell'entità principale ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di quest'ultima nella misura in cui la perdita della stabile organizzazione è considerata una spesa nel calcolo del reddito imponibile nazionale di tale entità principale e non è compensata con una voce del reddito imponibile nazionale assoggettata a imposizione ai sensi della legislazione sia della giurisdizione dell'entità principale che della giurisdizione della stabile organizzazione.
Il reddito qualificante che è successivamente percepito dalla stabile organizzazione è considerato reddito qualificante dell'entità principale fino a concorrenza dell'importo della perdita qualificante precedentemente considerata come spesa dell'entità principale ai sensi del primo comma.
Storico versioni
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