Art. 20

Imposte rilevanti

In vigore dal 15 dic 2022
Imposte rilevanti 1.   Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono: a) imposte registrate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione; b) imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile; c) imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale; e d) imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio. 2.   Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva non comprendono: a) l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a un'IIR qualificata; b) l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata; c) imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di un’UTPR qualificata; d) l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata; e e) imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati. 3.   Le imposte rilevanti relative a utili o perdite netti derivanti dalla cessione di attività materiali locali di cui all', paragrafo 7, primo comma, nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta di cui a tale comma, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2523:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo