Art. 20
Imposte rilevanti
In vigore dal 15 dic 2022
Imposte rilevanti
1. Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono:
a)
imposte registrate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione;
b)
imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile;
c)
imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale; e
d)
imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio.
2. Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva non comprendono:
a)
l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a un'IIR qualificata;
b)
l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata;
c)
imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di un’UTPR qualificata;
d)
l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata; e
e)
imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati.
3. Le imposte rilevanti relative a utili o perdite netti derivanti dalla cessione di attività materiali locali di cui all', paragrafo 7, primo comma, nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta di cui a tale comma, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti.
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