Art. 38

Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

In vigore dal 15 dic 2022
Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente 1.   Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione («titolare della partecipazione») nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che: a) il titolare della partecipazione sia assoggettato a imposizione su tale reddito per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio fiscale in questione a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o b) si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità controllante capogruppo e delle imposte versate dal titolare della partecipazione su tale reddito entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale sia pari o superiore a un importo pari a tale reddito moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 2.   Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è inoltre ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuito al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che il titolare della partecipazione sia: a) una persona fisica residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o b) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo. 3.   La perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotta, per l'esercizio fiscale, dell'importo della perdita qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente. Il primo comma non si applica nella misura in cui il titolare della partecipazione non sia autorizzato a utilizzare tale perdita per il calcolo del suo reddito imponibile. 4.   Le imposte rilevanti di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente ai paragrafi 1 e 2. 5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano a una stabile organizzazione tramite la quale un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo svolge in tutto o in parte la propria attività o tramite la quale è svolta, in tutto o in parte, l'attività di un'entità fiscalmente trasparente, a condizione che la partecipazione dell'entità controllante capogruppo in tale entità fiscalmente trasparente sia detenuta direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti.
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