Art. 37

Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla

In vigore dal 15 dic 2022
Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla»: due o più gruppi in cui le entità controllanti capogruppo concludono un accordo che istituisce una struttura interconnessa o un accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement) che include almeno un'entità o stabile organizzazione del gruppo complessivo localizzata in una giurisdizione diversa rispetto alla localizzazione delle altre entità del gruppo complessivo; b) «struttura interconnessa»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale: i) 50 % o più della partecipazione nelle entità controllanti capogruppo di gruppi distinti che, se quotati, lo sono con quotazione unica e, per motivi di assetto proprietario, di restrizioni al trasferimento o altri termini e condizioni, sono combinati tra loro e non possono essere trasferiti o scambiati separatamente; e ii) una delle entità controllanti capogruppo redige il bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa di tutte le entità dei gruppi interessati sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica, che il regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno; c) «accordo di doppia quotazione»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale: i) le entità controllanti capogruppo concordano di combinare le loro attività imprenditoriali unicamente per contratto; ii) in base agli accordi contrattuali, le entità controllanti capogruppo effettueranno distribuzioni, per quanto riguarda i dividendi e nel contesto di una liquidazione, ai loro azionisti sulla base di un rapporto fisso; iii) le attività delle entità controllanti capogruppo sono gestite come un'unica unità economica per mezzo di accordi contrattuali, pur mantenendo le personalità giuridiche distinte; iv) le partecipazioni delle entità controllanti capogruppo che sono parti dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in maniera indipendente su diversi mercati di capitali; e v) le entità controllanti capogruppo redigono un bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa delle entità di tutti i gruppi sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica e che un regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno. 2.   Se le entità e le entità costitutive di due o più gruppi formano parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, le entità e le entità costitutive di ciascun gruppo sono considerate membri di un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla. Un'entità diversa da un'entità esclusa di cui all', paragrafo 3, è considerata un'entità costitutiva se è consolidata voce per voce dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla o se la sua partecipazione di controllo è detenuta da entità di tale gruppo. 3.   Il bilancio consolidato del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla è costituito dai bilanci consolidati combinati di cui alle definizioni di una struttura interconnessa o di un accordo di doppia quotazione di cui al paragrafo 1, redatti nell'ambito di un principio contabile conforme, ritenuto essere il principio contabile dell'entità controllante capogruppo. 4.   Le entità controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla corrispondono alle entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla. Nell'applicare la presente direttiva a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, i riferimenti a un'entità controllante capogruppo si applicano, ove necessario, a entità controllanti capogruppo multiple. 5.   Le entità controllanti del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla localizzate in uno Stato membro, compresa ogni entità controllante capogruppo, applicano l'IIR a norma degli articoli da 5 a 10 relativamente alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione. 6.   Le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla localizzate in uno Stato membro applicano l'UTPR a norma degli , tenendo conto dell'imposta integrativa di ciascun'entità costitutiva a bassa imposizione che fa parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla. 7.   Le entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla sono tenute a presentare la dichiarazione informativa sull'imposta integrativa a norma dell', a meno che esse non nominino un'unica entità designata a presentare la dichiarazione ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b). Tale dichiarazione include le informazioni relative a ciascun gruppo che compone il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.
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