Art. 12

Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese

In vigore dal 15 dic 2022
Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese 1.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica un'IIR qualificata o se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è un'entità esclusa, gli Stati membri garantiscono che le entità costitutive localizzate nell'Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un aggiustamento pari all'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale a norma dell'. A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro. 2.   Se uno Stato membro applica l'aggiustamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di negazione della deduzione dal reddito imponibile, tale aggiustamento si applica per quanto possibile in relazione all'esercizio d'imposta in cui si conclude l'esercizio fiscale per il quale l'importo dell'imposta integrativa UTPR era stato calcolato e imputato a uno Stato membro conformemente all'. L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione. 3.   Le entità costitutive che sono entità d'investimento non sono soggette al presente articolo.
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