Art. 36
Joint venture
In vigore dal 15 dic 2022
Joint venture
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a)
«joint venture»: un'entità i cui risultati finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a condizione che questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno del 50 % della partecipazione.
Una joint venture non comprende:
i)
un'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala che dovrà applicare l'IIR;
ii)
un'entità esclusa quale definita all', paragrafo 3;
iii)
un'entità le cui partecipazioni detenute dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala sono detenute direttamente tramite un'entità esclusa di cui all', paragrafo 3, e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
—
opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori;
—
svolge attività aventi carattere accessorio rispetto a quelle svolte dall'entità esclusa; o
—
sostanzialmente tutto il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante conformemente all', paragrafo 2, lettere b) e c);
iv)
un'entità detenuta da un gruppo multinazionale di imprese o da un gruppo nazionale su larga scala composto esclusivamente da entità escluse; o
v)
una affiliata di joint venture;
b)
per «affiliata di joint venture» s'intende:
i)
un'entità le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sono consolidati da una joint venture nell'ambito di un principio contabile conforme o sarebbero stati consolidati, se la joint venture fosse stata tenuta a consolidare tali attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa nell'ambito di un principio contabile conforme; o
ii)
una stabile organizzazione la cui entità principale è una joint venture o un'entità di cui al punto i). In tali casi la stabile organizzazione è considerata un'affiliata di joint venture distinta.
2. Un'entità controllante che detiene una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o un'affiliata di joint venture applica l'IIR per la sua quota imputabile dell'imposta integrativa di tale joint venture o affiliata di joint venture a norma degli articoli da 5 a 10.
3. Il calcolo dell'imposta integrativa della joint venture e delle sue affiliate di joint venture (congiuntamente denominate «gruppo di joint venture») è effettuato a norma dei capi da III a VII, come se si trattasse di entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala distinto e la joint venture fungesse da entità controllante capogruppo di tale gruppo.
4. L'imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture è ridotta della quota imputabile a ciascuna entità controllante dell'imposta integrativa a norma del paragrafo 2 di ogni membro del gruppo di joint venture imponibile ai sensi del paragrafo 3. L'eventuale importo residuo dell'imposta integrativa è aggiunto all'importo totale dell'imposta integrativa UTPR, conformemente a quanto disposto all', paragrafo 2.
Ai fini del presente paragrafo per «imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture» s'intende la quota imputabile all'entità controllante dell'imposta integrativa del gruppo di joint venture.
Storico versioni
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