Art. 40

Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili

In vigore dal 15 dic 2022
Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili 1.   Un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, per sé stessa o nei confronti di un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile, di includere l'importo determinato come imposta sulla distribuzione presunta in conformità del paragrafo 2 nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale. La scelta è effettuata con cadenza annuale in conformità dell', paragrafo 2, e si applica a tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione. 2.   L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta è l'importo minore tra: a) l'importo delle imposte rilevanti aggiustate necessarie per aumentare l'aliquota effettiva d'imposta calcolata a norma dell', paragrafo 2, per la giurisdizione per l'esercizio fiscale fino all'aliquota minima d'imposta; o b) l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le entità costitutive localizzate nella giurisdizione avessero distribuito il loro reddito totale assoggettato al regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile durante l'esercizio fiscale. 3.   Se è effettuata la scelta ai sensi del paragrafo 1, è costituito un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta relativamente a ciascun esercizio fiscale in cui si applica tale scelta. L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta determinato conformemente al paragrafo 2 per la giurisdizione è aggiunto al conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per l'esercizio fiscale in cui è stato costituito. Alla fine di ciascun esercizio fiscale successivo, il saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta accertato per gli esercizi fiscali precedenti è ridotto in ordine cronologico, fino a un minimo di zero, delle imposte versate dalle entità costitutive durante l'esercizio fiscale in relazione alle distribuzioni effettive o presunte. L'importo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ridotto, fino a un minimo di zero, di un importo pari alla perdita qualificante netta di una giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. 4.   L'importo residuo della perdita qualificante netta moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3, terzo comma, per la giurisdizione, è riportato agli esercizi fiscali successivi e riduce l'eventuale importo residuo nei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3. 5.   L'eventuale saldo residuo del conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta l'ultimo giorno del quarto esercizio fiscale successivo all'esercizio fiscale per il quale tale conto era stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate precedentemente determinate per tale esercizio fiscale. L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate di conseguenza, a norma dell', paragrafo 1. 6.   Le imposte versate durante l'esercizio fiscale in relazione a distribuzioni effettive o presunte non sono incluse nelle imposte rilevanti aggiustate nella misura in cui riducono un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta conformemente ai paragrafi 3 e 4. 7.   Se un'entità costitutiva che ha effettuato la scelta di cui al paragrafo 1 lascia il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala o sostanzialmente tutte le sue attività sono trasferite a una persona che non è un'entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala localizzata nella stessa giurisdizione, l'eventuale saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta negli esercizi fiscali precedenti in cui tale conto è stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate per ciascuno di tali esercizi fiscali conformemente all', paragrafo 1. L'eventuale importo dell'imposta integrativa aggiuntiva dovuta è moltiplicato per il seguente coefficiente per determinare l'imposta integrativa aggiuntiva dovuta per la giurisdizione: dove: a) il reddito qualificante dell'entità costitutiva è determinato conformemente al capo III per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione; e b) il reddito netto qualificante della giurisdizione è determinato conformemente all', paragrafo 2, per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione.
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