Art. 42

Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità fiscalmente trasparente

In vigore dal 15 dic 2022
Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità fiscalmente trasparente 1.   Ai fini del presente articolo, per «entità di investimento assicurativo» si intende un'entità che soddisferebbe le definizioni di fondo di investimento di cui all', punto 31), o di veicolo di investimento immobiliare di cui all', punto 32), se non fosse stata costituita in relazione a passività derivanti da un contratto di assicurazione o di rendita e se non fosse interamente di proprietà di un'entità assoggettata a regolamentazione nella giurisdizione in cui è localizzata come impresa di assicurazioni. 2.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità costitutiva che è un'entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'entità costitutiva proprietaria è assoggettata a imposizione nella giurisdizione in cui è localizzata in base a un valore di mercato equo o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del valore equo delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'entità costitutiva proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. 3.   Un'entità costitutiva che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità di investimento assicurativo attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo è considerata assoggettata a imposizione in base al valore di mercato equo o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità o entità di investimento assicurativo se è assoggettata a un valore di mercato equo o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità o entità di investimento assicurativo. 4.   La scelta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è effettuata a norma dell', paragrafo 1. Se la scelta è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità di investimento assicurativo si determina sulla base del valore di mercato equo dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.
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