Art. 22

Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

In vigore dal 15 dic 2022
Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «oneri maturati non riconosciuti»: i) qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e ii) qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a distribuzioni da parte di un'entità costitutiva; b) «oneri maturati non richiesti»: qualsiasi aumento di una passività fiscale differita registrata nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale che si prevede non sarà pagato entro il periodo indicato al paragrafo 7 del presente articolo e che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione sceglie con cadenza annuale, in conformità dell', paragrafo 2, di non includere nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita per tale esercizio fiscale. 2.   Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è pari o inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell', paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è superiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell', paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti ricalcolate all'aliquota minima d'imposta, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 3.   L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è aumentato: a) dell'eventuale importo degli oneri maturati non riconosciuti o degli oneri maturati non richiesti versato nel corso dell'esercizio fiscale; e b) dell'eventuale importo della passività fiscale differita recuperata determinata in un esercizio fiscale precedente che è stata versata nel corso dell'esercizio fiscale. 4.   Se, per un esercizio fiscale, un'attività fiscale differita relativa a una perdita non è riconosciuta nella contabilità finanziaria perché i criteri di rilevazione non sono soddisfatti, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto dell'importo che avrebbe ridotto l'importo complessivo degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita se fosse stata registrata un'attività fiscale differita relativa a una perdita per l'esercizio fiscale. 5.   L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita non comprende: a) l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III; b) l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non riconosciuti e a oneri maturati non richiesti; c) l'impatto dell'aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita; d) l'importo degli oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a una variazione dell'aliquota fiscale nazionale applicabile; e e) l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta. 6.   Se un'attività fiscale differita attribuibile a una perdita qualificante di un'entità costitutiva è stata registrata per un esercizio fiscale a un tasso inferiore all'aliquota minima d'imposta, essa può essere ricalcolata all'aliquota minima d'imposta nello stesso esercizio fiscale, purché il contribuente possa dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante. Se un'attività fiscale differita è aumentata a norma del primo comma, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto di conseguenza. 7.   Una passività fiscale differita non stornata e il cui importo non è versato nei cinque esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di un'entità costitutiva. L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale in corso è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in corso e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all', paragrafo 1. La passività fiscale differita recuperata per l'esercizio fiscale in corso corrisponde all'importo dell'aumento nella categoria delle passività fiscali differite incluso nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio in corso che non è stato stornato entro la fine dell'ultimo giorno dell'esercizio fiscale in corso. 8.   In deroga al paragrafo 7, se una passività fiscale differita costituisce un'eccezione al recupero spettante, essa non è recuperata anche se non è stornata o versata entro i cinque esercizi successivi. Un'eccezione al recupero spettante è l’importo degli oneri fiscali maturati attribuibile alle variazioni delle passività fiscali differite associate in relazione alle seguenti voci: a) indennità per il recupero dei costi su attività materiali; b) costo di una licenza o di un accordo analogo da parte di un'amministrazione pubblica per l'utilizzo di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in attività materiali; c) spese di ricerca e sviluppo; d) spese di smantellamento e bonifica; e) contabilizzazione al valore equo degli utili netti non realizzati; f) utili netti sui cambi di valuta estera; g) riserve di assicurazione e costi di acquisizione differiti delle polizze assicurative; h) utili derivanti dalla vendita di attività materiali localizzate nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva che sono reinvestiti in attività materiali nella stessa giurisdizione; e i) importi supplementari maturati a seguito di modifiche del principio contabile con riguardo alle voci elencate alle lettere da a) ad h).
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