Art. 45

Obbligo di informare l’ABE

In vigore dal 27 nov 2019
Obbligo di informare l’ABE 1.   Le autorità competenti informano l’ABE: a) del processo di revisione e di valutazione di cui all’; b) della metodologia utilizzata per le decisioni di cui agli . c) il livello delle sanzioni amministrative stabilite dagli Stati membri conformemente all’. L’ABE trasmette all’ESMA le informazioni di cui al presente paragrafo. 2.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Per completare la sua valutazione l’ABE, in consultazione con l’ESMA, può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti in misura proporzionata e conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE pubblica sul suo sito web le informazioni aggregate di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). L’ABE riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell’applicazione del presente capo tra gli Stati membri. Qualora necessario, l’ABE effettua verifiche inter pares conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE dà all’ESMA informazione delle verifiche inter pares. L’ABE e l’ESMA pubblicano orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, per precisare ulteriormente, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 e per la valutazione del trattamento dei rischi di cui all’ della presente direttiva.
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