Art. 44

Requisiti in materia di pubblicazione

In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti in materia di pubblicazione Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di: a) esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all’ di tale regolamento più di una volta l’anno e fissino i termini per la pubblicazione; b) esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio; c) esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l’anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell’organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all’, paragrafo 1, della presente direttiva e all’ della direttiva 2014/65/UE.
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