Art. 10

Riferimenti al capitale iniziale nella direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 27 nov 2019
Riferimenti al capitale iniziale nella direttiva 2013/36/UE I riferimenti ai livelli di capitale iniziale di cui all’ della presente direttiva sono intesi, a decorrere dal 26 giugno 2021, come sostitutivi dei riferimenti contenuti in altri atti giuridici dell’Unione ai livelli di capitale iniziale fissati dalla direttiva 2013/36/UE, in base a quanto segue: a) i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all’ della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’, paragrafo 1, della presente direttiva; b) i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui agli della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’, paragrafo 2, 3 o 4, della presente direttiva, a seconda dei tipi di servizi e di attività di investimento dell’impresa di investimento; c) i riferimenti al capitale iniziale di cui all’ della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’, paragrafo 1, della presente direttiva.
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