Art. 8

Vigilanza a dimensione di Unione

In vigore dal 27 nov 2019
Vigilanza a dimensione di Unione Nell’esercizio delle loro attribuzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati nonché nell’Unione nel suo insieme, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento pertinente.
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