Art. 7

Cooperazione nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria

In vigore dal 27 nov 2019
Cooperazione nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria 1.   Nell’esercizio delle loro attribuzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni giuridiche adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033. 2.   Gli Stati membri assicurano che: a) le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili ed esaurienti con le altre parti del SEVIF; b) le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza di cui all’ della presente direttiva e all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE; c) le autorità competenti facciano tutto il possibile per garantire la conformità agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall’ABE a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); d) le autorità competenti collaborino strettamente con il CERS; e) i compiti e i poteri conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro attribuzioni in qualità di membri dell’ABE o del CERS o a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.
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