Art. 48
Collegi delle autorità di vigilanza
In vigore dal 27 nov 2019
Collegi delle autorità di vigilanza
1. Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo, determinata a norma dell’ della presente direttiva, possa se del caso istituire collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui al presente articolo e di garantire il coordinamento e la cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi, in particolare ove necessario ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 in vista dello scambio di informazioni pertinenti sul modello del margine con le autorità di vigilanza delle controparti centrali qualificate (qualifying central counterparties — QCCP) e dell’aggiornamento di tali informazioni.
2. I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza del gruppo, all’ABE e alle altre autorità competenti di svolgere i compiti seguenti:
a)
i compiti di cui all’;
b)
il coordinamento delle richieste di informazioni ove necessario per agevolare la vigilanza su base consolidata, conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/2033;
c)
il coordinamento delle richieste di informazioni, nei casi in cui varie autorità competenti di imprese di investimento appartenenti allo stesso gruppo debbano richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante diretto o all’autorità competente di una QCCP le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini delle imprese di investimento interessate;
d)
scambiarsi informazioni tra tutte le autorità competenti e con l’ABE, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, e con l’ESMA, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010;
e)
accordarsi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità tra autorità competenti, se del caso;
f)
accrescere l’efficacia della vigilanza, cercando di evitare l’inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza.
3. Ove opportuno, i collegi delle autorità di vigilanza possono essere istituiti anche quando le filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sono situate in un paese terzo.
4. Conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE partecipa alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza.
5. Le autorità seguenti sono membri nel collegio delle autorità di vigilanza:
a)
le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;
b)
se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
6. L’autorità di vigilanza del gruppo, determinata conformemente all’, presiede le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza e adotta decisioni. L’autorità di vigilanza del gruppo tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L’autorità di vigilanza del gruppo tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza delle decisioni adottate nel corso di dette riunioni o delle azioni intraprese.
Al momento di adottare le decisioni, l’autorità di vigilanza del gruppo tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o per cui occorre il coordinamento tra le autorità di cui al paragrafo 5.
L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza sono formalizzati mediante accordi scritti.
7. In caso di disaccordo su una decisione adottata dall’autorità di vigilanza del gruppo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all’ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza a norma del presente articolo, l’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L’ABE elabora, in consultazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i compiti di cui al paragrafo 1.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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