Art. 16

Accordi di cooperazione con paesi terzi per lo scambio di informazioni

In vigore dal 27 nov 2019
Accordi di cooperazione con paesi terzi per lo scambio di informazioni Ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033 e ai fini dello scambio di informazioni, le autorità competenti, l’ABE e l’ESMA, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi nonché con le autorità o gli organismi di paesi terzi responsabili dei compiti di seguito elencati, unicamente a condizione che il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offra garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’ della presente direttiva: a) la vigilanza sugli enti finanziari e sui mercati finanziari, inclusa la vigilanza sulle entità finanziarie autorizzate a operare come controparti centrali, qualora le controparti centrali siano riconosciute a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23); b) la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e procedure analoghe; c) la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in procedure analoghe; d) lo svolgimento delle revisioni legali degli enti finanziari o degli enti che gestiscono i sistemi di indennizzo degli investitori; e) la vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti finanziari; f) la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti; g) la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti.
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