Art. 25

Ambito di applicazione della presente sezione

In vigore dal 27 nov 2019
Ambito di applicazione della presente sezione 1.   La presente sezione non si applica se, sulla base dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento determina che soddisfa tutte le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse ivi stabilite. 2.   Se un’impresa di investimento che non ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 soddisfa successivamente tali condizioni, la presente sezione cessa di essere applicabile soltanto dopo un periodo di sei mesi dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte. La presente sezione cessa di applicarsi a un’impresa di investimento dopo tale periodo solo se durante tale periodo l’impresa di investimento ha continuato a soddisfare senza interruzione le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e ne ha informato l’autorità competente. 3.   Se un’impresa di investimento determina che non soddisfa più tutte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, ne informa l’autorità competente e si conforma alla presente sezione entro dodici mesi dalla data in cui la valutazione ha avuto luogo. 4.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di applicare le disposizioni di cui all’ alla remunerazione corrisposta per i servizi resi o i risultati conseguiti nell’esercizio finanziario successivo all’esercizio finanziario durante il quale si è svolta la valutazione di cui al paragrafo 3. Qualora si applichino la presente sezione e l’ del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale. Qualora si applichino la presente sezione e il consolidamento prudenziale di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale e consolidata. In deroga al terzo comma, la presente sezione non si applica alle filiazioni incluse in una situazione consolidata e stabilite in paesi terzi, se l’impresa madre nell’Unione può dimostrare alle autorità competenti che l’applicazione della presente sezione è illecita a norma del diritto del paese terzo in cui tali filiazioni sono stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo