Art. 32
Remunerazione variabile
In vigore dal 27 nov 2019
Remunerazione variabile
1. Gli Stati membri assicurano che le remunerazioni variabili concesse e versate dall’impresa di investimento alle categorie di personale di cui all’, paragrafo 1, soddisfino tutti i requisiti seguenti alle stesse condizioni stabilite all’, paragrafo 3:
a)
quando la componente variabile della remunerazione è legata ai risultati, il suo importo totale è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo, dell’unità aziendale interessata e dei risultati complessivi dell’impresa di investimento;
b)
nel valutare i risultati del singolo sono presi in considerazione sia criteri finanziari che non finanziari;
c)
la valutazione dei risultati di cui alla lettera a) si basa su un periodo pluriennale che tiene conto del ciclo economico dell’impresa di investimento e dei suoi rischi d’impresa;
d)
la remunerazione variabile non pregiudica la capacità dell’impresa di investimento di garantire una base di capitale solida;
e)
non è garantita alcuna remunerazione variabile, ad eccezione di quella prevista per il personale neoassunto solo per il primo anno di impiego e quando l’impresa di investimento dispone di una base di capitale solida;
f)
i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro rispecchiano i risultati raggiunti dal singolo nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;
g)
i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi sono in linea con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento;
h)
la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo di gruppi di componenti della remunerazione variabile, tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri e del costo del capitale e della liquidità richiesti a norma del regolamento (UE) 2019/2033;
i)
l’allocazione delle componenti variabili della remunerazione all’interno dell’impresa di investimento tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
j)
almeno il 50 % della remunerazione variabile consiste in uno degli strumenti seguenti:
i)
azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;
ii)
strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;
iii)
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 o altri strumenti che possono essere pienamente convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutati e che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale;
iv)
strumenti non monetari che riflettono gli strumenti dei portafogli gestiti;
k)
in deroga alla lettera j), qualora l’impresa di investimento non emetta nessuno degli strumenti di cui a tale lettera, le autorità competenti possono approvare l’uso di dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi;
l)
almeno il 40 % della remunerazione variabile è differito su un periodo che va da tre a cinque anni, come opportuno, in funzione del ciclo economico dell’impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione; nel caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il 60 %;
m)
la remunerazione variabile è ridotta fino al 100 % quando i risultati finanziari dell’impresa di investimento sono inferiori alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:
i)
è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l’impresa di investimento o ne è stato responsabile;
ii)
non è più considerato soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità;
n)
i benefici pensionistici discrezionali sono in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:
a)
i soggetti di cui all’, paragrafo 1, non utilizzano strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a minare i principi di cui al paragrafo 1;
b)
la remunerazione variabile non è erogata tramite veicoli finanziari o con modalità che facilitino l’inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), gli strumenti di cui a tale lettera sono soggetti a un’adeguata politica di mantenimento volta ad allineare gli incentivi dei singoli agli interessi più a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e clienti. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare l’uso di alcuni strumenti per la remunerazione variabile.
Ai fini del paragrafo 1, lettera l), la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata.
Ai fini del paragrafo 1, lettera n), quando il dipendente lascia l’impresa di investimento prima dell’età pensionabile, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall’impresa di investimento per un periodo di cinque anni sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j). Quando il dipendente raggiunge l’età pensionabile e va in pensione, i benefici pensionistici discrezionali gli sono versati sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j), con riserva di un periodo di conservazione di cinque anni.
4. Il paragrafo 1, lettere j) e l), e il paragrafo 3, terzo comma, non si applicano a:
a)
un’impresa di investimento, ove il valore delle sue attività in bilancio e fuori bilancio sia, in media, pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l’esercizio finanziario in questione;
b)
un soggetto la cui remunerazione variabile annua non superi i 50 000 EUR e non rappresenti oltre un quarto di tale remunerazione totale annua.
5. In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può aumentare la soglia di cui a tale lettera purché l’impresa di investimento soddisfi i criteri seguenti:
a)
l’impresa di investimento non figura, nello Stato membro in cui è stabilita, tra le tre maggiori imprese di investimento in termini di valore totale delle attività;
b)
l’impresa di investimento non è soggetta ad alcun obbligo o è soggetta ad obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in conformità dell’ della direttiva 2014/59/UE;
c)
l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento è pari o inferiore a 150 milioni di EUR;
d)
l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio in derivati dell’impresa di investimento è pari o inferiore a 100 milioni di EUR;
e)
la soglia non supera i 300 milioni di EUR; e
f)
è opportuno aumentare la soglia tenendo conto della natura e della portata delle attività dell’impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.
6. In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può diminuire la soglia di cui a tale lettera purché ciò sia appropriato tenendo conto della natura e della portata delle attività dell’impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.
7. In deroga al paragrafo 4, lettera b), uno Stato membro può decidere che ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera non si applichi l’esenzione ivi stabilita, in ragione delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle loro responsabilità e del loro profilo professionale.
8. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera j), punto iii), come pure per specificare i possibili dispositivi alternativi di cui al paragrafo 1, lettera k).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti che agevolano l’attuazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e ne garantiscono l’applicazione uniforme.
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