Art. 24
Capitale interno e attività liquide
In vigore dal 27 nov 2019
Capitale interno e attività liquide
1. Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 dispongono di dispositivi, strategie e processi solidi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa l’importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi che potrebbero porre ad altri e a cui sono o potrebbero essere esposte esse stesse.
2. I dispositivi, le strategie e i processi di cui al paragrafo 1 sono adeguati e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata e sono oggetto di periodiche revisioni interne.
Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 di applicare i requisiti di cui al presente articolo nella misura in cui le autorità competenti stesse lo ritengano opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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