Art. 22
Segnalazione delle violazioni
In vigore dal 27 nov 2019
Segnalazione delle violazioni
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per consentire una tempestiva segnalazione delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle autorità competenti.
Tali meccanismi includono quanto segue:
a)
procedure specifiche per il ricevimento, il trattamento e il seguito di tali segnalazioni, compresa l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri;
b)
una protezione adeguata contro ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui da parte dell’impresa di investimento per i dipendenti delle imprese di investimento che segnalano violazioni;
c)
la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala la violazione sia la persona fisica sospettata di esserne responsabile, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;
d)
disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all’impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti amministrativi o giudiziari.
2. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di predisporre adeguate procedure affinché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale indipendente. Tali procedure possono essere previste dalle parti sociali, a condizione che offrano la stessa protezione prevista al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Storico versioni
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