Art. 23
Diritto di ricorso
In vigore dal 27 nov 2019
Diritto di ricorso
Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2019/2033 o a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano soggette al diritto di ricorso.
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