Art. 23

Diritto di ricorso

In vigore dal 27 nov 2019
Diritto di ricorso Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2019/2033 o a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano soggette al diritto di ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo