Art. 26

Governance interna

In vigore dal 27 nov 2019
Governance interna 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento siano dotate di solidi dispositivi di governance, che comprendano tutti gli elementi seguenti: a) una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti; b) processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri; c) meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili; d) politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una gestione del rischio sana ed efficace. Le politiche di remunerazione di cui al primo comma, lettera d), sono neutrali rispetto al genere. 2.   Nello stabilire i dispositivi di cui al paragrafo 1, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli da 28 a 33. 3.   I dispositivi di cui al paragrafo 1 sono adeguati e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi connaturati al modello imprenditoriale e alle attività dell’impresa di investimento. 4.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti per l’applicazione dei dispositivi di governance di cui al paragrafo 1. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 in materia di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere delle imprese di investimento. Entro due anni dalla data di pubblicazione di detti orientamenti, l’ABE pubblica una relazione sull’applicazione da parte delle imprese di investimento di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti.
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