Art. 12

Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante

In vigore dal 27 nov 2019
Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante La vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
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