Art. 13
Collaborazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri
In vigore dal 27 nov 2019
Collaborazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri
1. Le autorità competenti di diversi Stati membri cooperano strettamente ai fini dello svolgimento delle loro attribuzioni a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare tramite lo scambio tempestivo di informazioni sulle imprese di investimento, che comprendono:
a)
informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario dell’impresa di investimento;
b)
informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell’impresa di investimento;
c)
informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell’impresa di investimento;
d)
informazioni sulle procedure amministrative e contabili e sui meccanismi di controllo interno dell’impresa di investimento;
e)
ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati da un’impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante da esse identificati nell’esercizio della vigilanza sulle attività dell’impresa di investimento.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine agiscono sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante adottando tutte le misure necessarie per prevenire o porre rimedio ai problemi e ai rischi potenziali di cui al paragrafo 2. Su richiesta, le autorità competenti dello Stato membro d’origine spiegano in dettaglio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo hanno tenuto conto delle informazioni e delle risultanze fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4. Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro d’origine non abbiano adottato le misure necessarie di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, l’ABE e l’ESMA, adottare misure adeguate per tutelare i clienti cui sono forniti i servizi o la stabilità del sistema finanziario.
Le autorità competenti possono rinviare all’ABE i casi in cui la richiesta di collaborazione, in particolare una richiesta di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In relazione a tali casi l’ABE può intervenire, fatto salvo l’articolo 258 TFUE, conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
5. Se non concordano con le misure delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono deferire la questione all’ABE, la quale agisce conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l’ABE adotta una decisione entro un mese.
6. Ai fini della valutazione della condizione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c) del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può chiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante diretto di fornire le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini dell’impresa di investimento interessata.
7. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard da utilizzare per adempiere agli obblighi di scambio delle informazioni al fine di agevolare la vigilanza sulle imprese di investimento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 7 e 8 entro il 26 giugno 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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