Art. 18
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
In vigore dal 27 nov 2019
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi i poteri di vigilanza di cui al titolo IV, capo 2, sezione 4, della presente direttiva, inclusi i poteri di indagine e i poteri delle autorità competenti di imporre misure correttive, nonché il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono disposizioni in materia di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e assicurano che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre tali sanzioni e misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, che disciplinino tra l’altro i casi in cui un’impresa di investimento:
a)
non si doti dei dispositivi di governance interna di cui all’;
b)
non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 informazioni in ordine all’osservanza dell’obbligo di soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all’ dello stesso regolamento, o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
c)
non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2019/2033, informazioni sul rischio di concentrazione o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
d)
assuma un rischio di concentrazione oltre i limiti stabiliti all’ del regolamento (UE) 2019/2033, fatti salvi gli dello stesso regolamento;
e)
ometta in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell’ del regolamento (UE) 2019/2033, fatto salvo l’ dello stesso regolamento;
f)
non comunichi informazioni, o fornisca informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni di cui alla parte sei del [regolamento (UE) 2019/2033;
g)
effettui pagamenti a favore dei detentori degli strumenti inclusi nei suoi fondi propri nei casi non consentiti dall’ o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;
h)
sia stata dichiarata responsabile di una grave violazione di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
i)
consenta a una o più persone che non rispettano l’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE di diventare o rimanere membri dell’organo di gestione.
Gli Stati membri che non prevedono norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni disciplinate dal diritto penale nazionale comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.
Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono gli elementi seguenti:
a)
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica, l’impresa di investimento, la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
b)
l’ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla;
c)
il divieto temporaneo per i membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile dell’esercizio di funzioni in imprese di investimento;
d)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni dell’impresa nell’esercizio finanziario precedente;
e)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;
f)
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 25 dicembre 2019.
Qualora l’impresa di cui alla lettera d) del primo comma sia una filiazione, il reddito lordo da considerare è il reddito lordo risultante dal conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.
Gli Stati membri assicurano che, qualora un’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente possa applicare sanzioni amministrative ai membri dell’organo di gestione e ad altre persone fisiche che, a norma della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.
3. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o di altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
c)
la capacità finanziaria delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, compreso il fatturato complessivo delle persone giuridiche o il reddito annuo delle persone fisiche;
d)
l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalle persone giuridiche responsabili della violazione;
e)
le eventuali perdite subite da terzi a causa della violazione;
f)
il livello di collaborazione con le pertinenti autorità competenti;
g)
precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
h)
le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
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