Art. 15

Segreto professionale e scambio di informazioni riservate

In vigore dal 27 nov 2019
Segreto professionale e scambio di informazioni riservate 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per tali autorità competenti, ivi comprese le persone di cui all’articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, siano soggette all’obbligo del segreto professionale ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni riservate che tali autorità competenti e persone ricevono nell’esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale. Qualora l’impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate non riguardanti terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, ove tale divulgazione sia necessaria per lo svolgimento di tali procedimenti. 2.   Le autorità competenti utilizzano le informazioni riservate raccolte, scambiate o trasmesse a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 solamente ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, in particolare, con le finalità seguenti: a) per monitorare le norme prudenziali di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033; b) per irrogare sanzioni; c) ricorsi amministrativi avverso una decisione dell’autorità competente; d) procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’. 3.   Le persone fisiche o giuridiche e gli altri organismi diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzano dette informazioni esclusivamente per le finalità espressamente previste dall’autorità competente o in conformità del diritto nazionale. 4.   Le autorità competenti possono scambiarsi informazioni riservate ai fini del paragrafo 2, possono indicare esplicitamente in che modo le informazioni devono essere trattate e possono vietarne espressamente qualsiasi ulteriore trasmissione. 5.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti trasmettano alla Commissione informazioni riservate necessarie per l’esercizio dei poteri della Commissione. 6.   Le autorità competenti possono fornire informazioni riservate all’ABE, all’ESMA, al CERS, alle banche centrali degli Stati membri, al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alla Banca centrale europea, in qualità di autorità monetarie, nonché, se del caso, alle autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e di regolamento, se dette informazioni sono necessarie allo svolgimento dei loro compiti.
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