Art. 33
Comitato per le remunerazioni
In vigore dal 27 nov 2019
Comitato per le remunerazioni
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 4, lettera a), istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato presenta una composizione equilibrata sotto il profilo del genere ed esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità. Il comitato per le remunerazioni può essere istituito a livello di gruppo.
2. Gli Stati membri assicurano che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell’impresa di investimento interessata e che devono essere adottate dall’organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell’organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell’impresa di investimento in questione. Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell’organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende uno o più rappresentanti dei lavoratori.
3. Nel preparare le decisioni di cui al paragrafo 2, il comitato per le remunerazioni tiene conto dell’interesse pubblico e degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell’impresa di investimento.
Storico versioni
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