Art. 5

Discrezionalità delle autorità competenti nell’assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 27 nov 2019
Discrezionalità delle autorità competenti nell’assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le autorità competenti possono decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 nei confronti di un’impresa di investimento che svolge una qualsiasi delle attività elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE qualora il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei precedenti dodici mesi e ove trovino applicazione uno o più dei criteri seguenti: a) l’impresa di investimento svolge queste attività su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico; b) l’impresa di investimento è un partecipante diretto quale definito all’, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2033; c) l’autorità competente lo ritiene giustificato alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità e tenendo presenti uno o più dei fattori seguenti: i) la rilevanza dell’impresa di investimento per l’economia dell’Unione o dello Stato membro pertinente; ii) la significatività delle attività transfrontaliere dell’impresa di investimento; iii) l’interconnessione dell’impresa di investimento con il sistema finanziario. 2.   Il paragrafo 1 non si applica a negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni, a organismi di investimento collettivo o a imprese di assicurazione. 3.   Qualora un’autorità competente decida di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti di un’impresa di investimento conformemente al paragrafo 1, detta impresa di investimento è soggetta a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. 4.   Qualora un’autorità competente decida di revocare una decisione adottata conformemente al paragrafo 1, informa senza ritardo l’impresa di investimento. Ogni decisione adottata da un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1 cessa di applicarsi se l’impresa di investimento non soddisfa più la soglia di cui a tale paragrafo calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi. 5.   Le autorità competenti informano senza ritardo l’ABE di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 3 e 4. 6.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ne garantiscono l’applicazione uniforme. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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