Art. 9

Capitale iniziale

In vigore dal 27 nov 2019
Capitale iniziale 1.   Il capitale iniziale delle imprese di investimento previsto dall’ della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari a 750 000 EUR. 2.   Per le imprese di investimento che non sono autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, il capitale iniziale previsto dall’ della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4, 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE è pari a 75 000 EUR. 3.   Per le imprese di investimento diverse da quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo, il capitale iniziale previsto a norma dell’ della direttiva 2014/65/UE è pari a 150 000 EUR. 4.   Per le imprese di investimento autorizzate a prestare i servizi o a svolgere le attività di investimento elencate all’allegato I, sezione A, punto 9, della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa di investimento effettui negoziazione per conto proprio o sia autorizzata a farlo, il capitale iniziale è pari a 750 000 EUR.
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