Art. 6
Cooperazione nell’ambito di uno Stato membro
In vigore dal 27 nov 2019
Cooperazione nell’ambito di uno Stato membro
1. Le autorità competenti cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili nel loro Stato membro della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari. Gli Stati membri prescrivono che dette autorità competenti e dette autorità o detti organismi pubblici si scambino senza ritardo le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni.
2. Le autorità competenti diverse da quelle designate a norma dell’ della direttiva 2014/65/UE stabiliscono un meccanismo di cooperazione con tali autorità e per lo scambio di tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle loro attribuzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-6