Art. 67

Recepimento

In vigore dal 27 nov 2019
Recepimento 1.   Entro il 26 giugno 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all’, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Non appena la presente direttiva entra in vigore, gli Stati membri assicurano che la Commissione sia informata, in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, circa eventuali progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell’ABE e ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull’attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.
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