Art. 66
Riesame
In vigore dal 27 nov 2019
Riesame
Entro il 26 giugno 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con l’ABE e l’ESMA, presenta una relazione, se del caso corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio, sugli aspetti seguenti:
a)
le disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, nonché alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, allo scopo di giungere a condizioni di parità per tutte le imprese di investimento attive nell’Unione, anche relativamente all’applicazione delle presenti disposizioni;
b)
l’adeguatezza degli obblighi di segnalazione e informativa di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto del principio di proporzionalità;
c)
una valutazione, che tenga conto della relazione dell’ABE di cui all’ e della tassonomia in materia di finanza sostenibile, sugli aspetti seguenti:
i)
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la governance interna di un’impresa di investimento;
ii)
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la politica di remunerazione di un’impresa di investimento;
iii)
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per il trattamento dei rischi; e
iv)
se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere inclusi nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
d)
efficacia dei dispositivi di condivisione delle informazioni a norma della presente direttiva;
e)
cooperazione dell’Unione e degli Stati membri con i paesi terzi nell’applicazione della presente direttiva e del regolamento 2019/2033;
f)
attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle imprese di investimento sulla base della loro struttura giuridica o modello di proprietà;
g)
potenziale delle imprese di investimento di porre un rischio di disordine del sistema finanziario con gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale e strumenti macroprudenziali adeguati per far fronte a tale rischio e sostituire i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;
h)
condizioni alle quali le autorità competenti potrebbero applicare alle imprese di investimento, conformemente all’ della presente direttiva, i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
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