Art. 29

Trattamento dei rischi

In vigore dal 27 nov 2019
Trattamento dei rischi 1.   Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l’identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza degli elementi seguenti: a) fonti materiali ed effetti del rischio per i clienti e ogni impatto rilevante sui fondi propri; b) fonti materiali ed effetti del rischio per il mercato e ogni impatto sostanziale sui fondi propri; c) fonti materiali ed effetti dei rischi per l’impresa di investimento, in particolare quando possono esaurire il livello di fondi propri disponibili; d) rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che l’impresa di investimento mantenga livelli adeguati di risorse liquide, anche per far fronte alle fonti materiali dei rischi di cui alle lettere a), b) e c). Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell’impresa di investimento e al livello di tolleranza al rischio fissato dall’organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell’impresa di investimento in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Ai fini del primo comma, lettera a), e del secondo comma, le autorità competenti prendono in considerazione il diritto nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto. Ai fini del primo comma, lettera a), le imprese di investimento prendono in considerazione la titolarità di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale quale strumento efficace della rispettiva gestione dei rischi. Ai fini del primo comma, lettera c), le fonti materiali di rischio per la stessa impresa di investimento comprendono, se del caso, modifiche significative del valore contabile delle attività, inclusi eventuali crediti nei confronti di agenti collegati, i fallimenti di clienti o controparti, posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nonché obblighi verso regimi pensionistici a prestazione definita. Le imprese di investimento prendono in debita considerazione ogni impatto sostanziale sui fondi propri qualora tali rischi non siano adeguatamente coperti dai requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/2033. 2.   Qualora le imprese di investimento dovessero avere bisogno di liquidare o cessare attività, le autorità competenti impongono loro di prendere in debita considerazione, tenendo conto della redditività e sostenibilità dei loro modelli e delle loro strategie imprenditoriali, requisiti e risorse necessarie che siano realistici, in termini di tempistiche e mantenimento di fondi propri e di risorse liquide, durante tutto il processo di uscita dal mercato. 3.   In deroga all’, il paragrafo 1, lettere a), c) e d), del presente articolo si applica alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di integrare la presente direttiva per garantire che le strategie, le politiche, i processi e i sistemi delle imprese di investimento siano solidi. La Commissione tiene pertanto conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell’emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.
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