Art. 28
Ruolo dell’organo di gestione nel trattamento dei rischi
In vigore dal 27 nov 2019
Ruolo dell’organo di gestione nel trattamento dei rischi
1. Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione dell’impresa di investimento approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche in materia di propensione al rischio dell’impresa di investimento e in materia di gestione, sorveglianza e attenuazione dei rischi ai quali l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta, tenendo conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico dell’impresa di investimento.
2. Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione dedichi tempo sufficiente a garantire che le questioni di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente prese in considerazione e destini risorse adeguate alla gestione di tutti i rischi sostanziali ai quali è esposta l’impresa di investimento.
3. Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento crei flussi informativi verso l’organo di gestione per tutti i rischi sostanziali nonché per tutte le politiche di gestione del rischio e le loro eventuali modifiche.
4. Gli Stati membri impongono a tutte le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 4, lettera a), di istituire un comitato dei rischi composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nell’impresa di investimento interessata.
I membri del comitato dei rischi di cui al primo comma possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo, gestire e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell’impresa di investimento. Essi assicurano che il comitato dei rischi presti consulenza all’organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell’impresa di investimento, sia presenti che future, e assista l’organo di gestione nel controllare l’attuazione di tale strategia da parte dell’alta dirigenza. L’organo di gestione conserva la responsabilità generale delle strategie e delle politiche in materia di rischio dell’impresa di investimento.
5. Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione e, ove istituito, il comitato dei rischi di tale organo di gestione abbiano accesso alle informazioni sui rischi ai quali l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta.
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