Art. 43

Cooperazione con le autorità di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2019
Cooperazione con le autorità di risoluzione Le autorità competenti comunicano alle autorità di risoluzione pertinenti i fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, per le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e a eventuali aspettative di rettifica di cui all’, paragrafo 2, della presente direttiva, in relazione a tali imprese di investimento.
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