Art. 41
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi
In vigore dal 27 nov 2019
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi
1. Tenendo conto del principio di proporzionalità e in linea con le dimensioni, l’importanza sistemica, la natura, l’ampiezza e la complessità delle attività delle imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti possono imporre a tali imprese di detenere livelli di fondi propri che, in base all’, sono sufficientemente al di sopra dei requisiti stabiliti alla parte tre del regolamento (UE) 2019/2033 e alla presente direttiva, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), per garantire che le fluttuazioni economiche cicliche non determinino l’inosservanza di questi requisiti o minaccino la capacità dell’impresa di investimento di liquidare o cessare le attività in modo ordinato.
2. Le autorità competenti riesaminano, ove opportuno, il livello di fondi propri che è stato stabilito da ogni impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, comunicano i relativi risultati all’impresa d’investimento interessata, comprese eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri stabilite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tale comunicazione include la data entro la quale l’autorità competente esige il completamento della rettifica.
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