Art. 43 · Cooperazione con le autorità di risoluzione

Art. 43

Cooperazione con le autorità di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2019
Cooperazione con le autorità di risoluzione Le autorità competenti comunicano alle autorità di risoluzione pertinenti i fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, per le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e a eventuali aspettative di rettifica di cui all’, paragrafo 2, della presente direttiva, in relazione a tali imprese di investimento.
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