Art. 42
Requisiti specifici in materia di liquidità
In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti specifici in materia di liquidità
1. Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all’, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva solo se, sulla base dei riesami svolti a norma degli della presente direttiva, concludono che un’impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ma non è stata esentata dal requisito in materia di liquidità in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, si trova in una delle situazioni seguenti:
a)
l’impresa di investimento è esposta a rischi di liquidità o a elementi del rischio di liquidità che sono sostanziali e non sono coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033;
b)
l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli della presente direttiva ed è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i rischi di liquidità o gli elementi del rischio di liquidità sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033 soltanto se gli importi e i tipi di liquidità ritenuti adeguati dall’autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell’, paragrafo 1, della presente direttiva, superano il requisito in materia di liquidità dell’impresa di investimento stabilito alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033.
3. Le autorità competenti stabiliscono il livello di liquidità specifica richiesto a norma dell’, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva, come la differenza tra la liquidità ritenuta adeguata a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033.
4. Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare i requisiti specifico in materia di liquidità di cui all’, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva, con le attività liquide di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033.
5. Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito specifico in materia di liquidità ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera k), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
6. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le modalità di misurazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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