Art. 39

Poteri di vigilanza

In vigore dal 27 nov 2019
Poteri di vigilanza 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza necessari per intervenire nell’esercizio delle loro funzioni nelle attività delle imprese di investimento in maniera efficace e proporzionata. 2.   Ai fini dell’, dell’, paragrafo 3, dell’ della presente direttiva, nonché dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno i poteri seguenti: a) imporre alle imprese di investimento di detenere fondi propri oltre ai requisiti stabiliti all’ del regolamento (UE) 2019/2033, a norma delle condizioni stabilite all’ della presente direttiva, o di adeguare i fondi propri e le attività liquide richiesti in caso di modifiche significative delle attività di tali imprese di investimento; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli ; c) esigere che le imprese di investimento presentino entro un anno un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e fissino un termine per la sua attuazione ed esigere miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine; d) esigere che le imprese di investimento applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri; e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete delle imprese di investimento o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria dell’impresa di investimento; f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle imprese di investimento, comprese le attività esternalizzate; g) esigere che le imprese di investimento limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale; h) esigere che le imprese di investimento utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri; i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell’impresa di investimento agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se tale limitazione o divieto non costituisce un caso di default da parte dell’impresa di investimento; j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità; k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all’; l) richiedere informazioni aggiuntive; m) esigere che le imprese di investimento riducano i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei loro processi, dei loro dati e delle loro attività; 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscono una duplicazione ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) si verifica uno dei casi di cui all’, lettere a) e b); b) l’autorità competente ritiene necessario raccogliere le prove di cui all’, lettera b); c) le informazioni aggiuntive sono richieste ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’. Le informazioni sono considerate una duplicazione se l’autorità competente ha già a disposizione informazioni identiche o sostanzialmente identiche, sia nel caso in cui tali informazioni possano essere prodotte dall’autorità competente sia nel caso in cui possano essere ottenute, dalla stessa autorità competente, con mezzi diversi dall’obbligo di comunicazione da parte dell’impresa di investimento. Se le informazioni sono a disposizione dell’autorità competente in un formato o con un livello di granularità diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare e la differenza in termini di formato o di livello di granularità non le impedisce di produrre informazioni sostanzialmente simili, l’autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive.
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