Art. 44 · Requisiti in materia di pubblicazione

Art. 44

Requisiti in materia di pubblicazione

In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti in materia di pubblicazione Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di: a) esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all’ di tale regolamento più di una volta l’anno e fissino i termini per la pubblicazione; b) esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio; c) esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l’anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell’organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all’, paragrafo 1, della presente direttiva e all’ della direttiva 2014/65/UE.
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