Art. 35

Relazione dell’ABE sui rischi ambientali, sociali e di governance

In vigore dal 27 nov 2019
Relazione dell’ABE sui rischi ambientali, sociali e di governance L’ABE elabora una relazione in merito all’introduzione di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività che sono sostanzialmente associate a obiettivi ambientali, sociali e di governance per il processo di revisione e valutazione prudenziale, al fine di valutare le fonti e gli effetti possibili dei rischi sulle imprese di investimento, tenendo conto degli atti giuridici dell’Unione applicabili nell’ambito della tassonomia dei fattori ambientali, sociali e di governance. La relazione dell’ABE di cui al primo comma include almeno gli aspetti seguenti: a) una definizione di rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione connessi alla transizione verso un’economia più sostenibile, e inclusi, per quanto riguarda i rischi di transizione, i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative, i criteri qualitativi e quantitativi e le metriche pertinenti per la valutazione di tali rischi, nonché una metodologia per stabilire se detti rischi possano sorgere nel breve, medio o lungo termine e possano avere un impatto finanziario sostanziale sull’impresa di investimento; b) una valutazione della possibilità che concentrazioni significative di specifiche attività incrementino i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione per l’impresa di investimento; c) una descrizione dei processi mediante i quali l’impresa di investimento può identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione; d) i criteri, i parametri e le metriche mediante i quali le autorità di vigilanza e le imprese di investimento possono valutare l’impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale. L’ABE presenta la relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 20121. Sulla base di detta relazione l’ABE può, se del caso, adottare orientamenti per introdurre criteri relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance, ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale, che tengano conto delle conclusioni contenute nella relazione dell’ABE di cui al presente articolo.
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