Art. 36
Revisione e valutazione prudenziale
In vigore dal 27 nov 2019
Revisione e valutazione prudenziale
1. Le autorità competenti riesaminano — nella misura pertinente e necessaria, tenendo conto delle dimensioni, del profilo di rischio e del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento — i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 e valutano gli elementi di seguito elencati, se opportuno e pertinente, per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi:
a)
i rischi di cui all’;
b)
la localizzazione geografica delle esposizioni dell’impresa di investimento;
c)
il modello imprenditoriale dell’impresa di investimento;
d)
la valutazione del rischio sistemico, tenendo conto dell’individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 o delle raccomandazioni del CERS;
e)
i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;
f)
l’esposizione delle imprese di investimento al rischio di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione;
g)
i dispositivi di governance delle imprese di investimento e la capacità dei membri dell’organo di gestione di esercitare le loro funzioni.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti tengono debitamente conto dell’eventuale titolarità, da parte dell’impresa di investimento, di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti stabiliscano la frequenza e l’intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività delle imprese di investimento in questione nonché, se del caso, della loro importanza sistemica, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità.
Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma la revisione e valutazione vadano effettuate in relazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 solo se ritengono che ciò sia necessario alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività di tali imprese di investimento.
Ai fini del primo comma è presa in considerazione la legislazione nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.
3. Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno, ai processi verbali e ai documenti di supporto delle riunioni dell’organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell’organo di gestione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare la presente direttiva per garantire che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi delle imprese di investimento assicurino una gestione e una copertura del rischio solide. La Commissione tiene pertanto conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell’emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.
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