Art. 47
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo di imprese di investimento, l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’ della presente direttiva ne informa non appena possibile, fatto salvo il capo 1, sezione 2, del presente titolo, l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.
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