Art. 49

Obblighi di cooperazione

In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi di cooperazione 1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti di cui all’, paragrafo 5, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni rilevanti come previsto, tra cui quanto segue: a) descrizione della struttura giuridica e di governance del gruppo di imprese di investimento, compresa la struttura dell’organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le imprese madri, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo di imprese di investimento; b) procedure per la raccolta di informazioni dalle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e per la verifica di tali informazioni; c) sviluppi negativi che interessano imprese di investimento o altre entità appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e che potrebbero avere serie ripercussioni sulle imprese di investimento; d) eventuali importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva; e) imposizione di un requisito di fondi propri specifico a norma dell’ della presente direttiva. 2.   Le autorità competenti e l’autorità di vigilanza del gruppo possono rinviare all’ABE, in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le situazioni in cui informazioni pertinenti non siano state comunicate a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo o in cui una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, sia stata respinta o non abbia ricevuto seguito entro un termine ragionevole. L’ABE può, conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza di altre autorità competenti, si consultino tra loro in relazione ai punti seguenti: a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di imprese di investimento appartenenti al gruppo di imprese di investimento, che richiedono l’approvazione o l’autorizzazione delle autorità competenti; b) importanti sanzioni imposte alle imprese di investimento dalle autorità competenti o altre misure eccezionali da queste adottate; e c) requisiti di fondi propri specifici imposti a norma dell’. 4.   L’autorità di vigilanza del gruppo è consultata quando le autorità competenti impongono sanzioni importanti o adottano altre misure eccezionali come previsto al paragrafo 3, lettera b). 5.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente non è tenuta a procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l’efficacia delle sue decisioni; in tal caso, l’autorità competente informa senza ritardo le altre autorità competenti interessate della decisione di non procedere a consultazione.
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