Art. 107
Piena armonizzazione
In vigore dal 25 nov 2015
Piena armonizzazione
1. Fatti salvi l’, l’, paragrafo 3, l’, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 6, l’ paragrafo 3, l’, paragrafo 3, l’, paragrafi 2 e 3, l’, paragrafo 5, l’, paragrafi 2 e 3, l’, paragrafo 1, secondo comma, e l’, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.
2. Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l’informazione in un sito web o in un altro modo facilmente accessibile.
3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti di servizi di pagamento, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono la presente direttiva, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.
I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento.
Storico versioni
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